05 settembre 2005

Appunti tutor e portfolio

Tutor

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59
Articolo 10, punto 5
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Portfolio

Non compare "portfolio" in
LEGGE 28 marzo 2003, n.53
Art. 5.punto f (Formazione degli insegnanti)

le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Non compare "portfolio" in
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Il portfolio non è nominato né nella legge 53 né nel decreto 59 attuativo della legge.
Il portfolio è descritto solo nelle Indicazioni Nazionali transitorie, allegate al decreto stesso.
Resta difficile identificare da quale fondamento giuridico si faccia discendere obbligatorietà.

OSSERVAZIONI
:

Poniamo che una legge imponga che "ogni Comune deve avere un parroco" (in possesso di specifica formazione).
Il Sindaco mi chiama e mi nomina parroco, per il momento ed in attesa del sacerdote in possesso di specifica formazione.
Io rifiuto perché la legge impone come prerequisito il possesso di specifica formazione e non ammette soluzioni transitorie. Infine la legge stabilisce anche CHI provvede alla formazione e precisa chiaramente "degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato...".
La legge non recita "degli insegnanti incaricati" o "degli insegnanti nominati".
L'interesse di una persona si esprime liberamente con un atto volontario.
Non sembra esserci spazio per interpretazioni. La legge è chiara.
Non appare quindi corretto ritenere l'assegnazione della funzione tutoriale un obbligo di servizio per alcuno.

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